Il nuovo censimento nazionale degli autovelox: cosa rappresenta e quali limiti rivela
Il recente censimento nazionale degli autovelox nasce formalmente con il Decreto dirigenziale MIT del 29 settembre 2025, n. 367, che ha attivato la piattaforma ministeriale dedicata alla raccolta e pubblicazione delle postazioni fisse e mobili di controllo della velocità. Il decreto ha imposto a Comuni, Province e Forze dell’Ordine di registrare i propri dispositivi entro 60 giorni, fissando così come termine ultimo il 28 novembre 2025. Dal 29 novembre 2025 la registrazione è diventata un requisito operativo: gli autovelox non inseriti nell’elenco ministeriale devono considerarsi irregolari per mancanza di un presupposto amministrativo essenziale.
Gli obiettivi dichiarati erano la trasparenza, la tracciabilità delle apparecchiature e la possibilità per i cittadini di verificare quali dispositivi siano effettivamente impiegati sul territorio. Tuttavia il censimento, per sua stessa natura, rimane un atto descrittivo: raccoglie ubicazione, tipologia dell’impianto e ente responsabile, ma non verifica in alcun modo la regolarità tecnica richiesta dall’art. 45 del Codice della Strada. Non contiene decreti di omologazione, non certifica la conformità metrologica, non include test tecnici né conferma che gli strumenti registrati siano legalmente idonei all’uso sanzionatorio. In altri termini, indica dove sono gli autovelox ma non se possono essere utilizzati per elevare verbali. Proprio per questo il censimento non risolve il nodo storico dell’omologazione: si limita a fotografare la presenza degli impianti senza affrontare il vuoto giuridico che riguarda numerosi modelli ancora privi della necessaria omologazione ministeriale.
Omologazione e approvazione: la distinzione che nessun censimento può superare
La normativa italiana distingue con precisione tra approvazione e omologazione, una differenza che resta centrale e che il censimento non modifica in alcun modo. L’approvazione riguarda il prototipo: il Ministero verifica che il modello, in astratto, rispetti determinate caratteristiche tecniche. Si tratta di un atto preliminare, che non abilita automaticamente l’utilizzo dell’apparecchio su strada per fini sanzionatori. L’omologazione, invece, è l’atto finale e vincolante previsto dall’art. 45 del Codice della Strada: è il solo provvedimento idoneo a certificare che quello specifico strumento può misurare la velocità in modo conforme ai requisiti di legge e che può essere utilizzato per irrogare sanzioni.
Molti dispositivi in circolazione, compresi modelli ampiamente diffusi come quelli prodotti da Sodi Scientifica, sono stati impiegati sulla base della sola approvazione del prototipo o di certificazioni integrative prive del carattere formale della vera omologazione. Questo ha generato un vuoto giuridico che dura da anni e non è mai stato colmato. La ragione è semplice: per superare tale lacuna servirebbe un atto normativo o un decreto tecnico ministeriale che conferisca agli apparecchi un’omologazione piena; il censimento non svolge tale funzione e non può sostituire gli atti richiesti dall’art. 45. Inserire un autovelox in un elenco pubblico non attribuisce al dispositivo le caratteristiche tecnico-giuridiche che la legge pretende e non modifica il requisito essenziale: senza omologazione, lo strumento rimane non idoneo ai fini sanzionatori, indipendentemente dalla sua presenza nel registro ministeriale.
Cosa afferma la giurisprudenza: onere della prova, valore delle circolari e nullità degli apparecchi non omologati
Negli anni la giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile che l’Amministrazione non può limitarsi a dichiarare che un autovelox è regolare: deve dimostrarlo producendo la documentazione completa. La Corte di Cassazione, con pronunce come la n. 113/2015 e la n. 9645/2016, ha stabilito che l’onere della prova sull’idoneità dello strumento grava interamente sull’ente accertatore e non sul cittadino. Ciò significa che, in assenza del decreto di omologazione e dei relativi allegati tecnici, la sanzione è viziata perché mancano gli elementi necessari a dimostrare la correttezza dell’accertamento.
Con la sentenza n. 11776/2020, la Cassazione ha poi ribadito un principio fondamentale: le circolari ministeriali non hanno valore normativo e non possono derogare agli obblighi previsti dal Codice della Strada. Si tratta di atti interni della Pubblica Amministrazione, privi di forza vincolante verso i cittadini, e quindi incapaci di “sanare” apparecchi non omologati o di colmare lacune tecniche che la legge non consente di ignorare. La stessa linea è stata confermata da varie sentenze dei Tribunali e dei Giudici di Pace, che hanno annullato verbali fondati su dispositivi privi di omologazione, richiamando l’art. 45 e la necessità di prove documentali puntuali.
Un autovelox privo di omologazione valida non può essere utilizzato ai fini sanzionatori, e nessun atto interno, nota interpretativa o circolare può sostituire un requisito tecnico che la legge considera imprescindibile. Proprio la fermezza con cui questo orientamento è stato ribadito nel tempo rende evidente che la presenza di un dispositivo nel censimento ministeriale non basta a dimostrarne la conformità tecnica, né può superare l’obbligo, mai modificato, dell’omologazione piena.
Perchè il censimento non colma il vuoto dell’omologazione e anzi rafforza la nullità delle multe
Il limite principale del censimento è strutturale: l’elenco ministeriale registra solo dove si trovano gli autovelox e quale ente ne è responsabile, ma non certifica in alcun modo la loro idoneità tecnica. La presenza di un dispositivo nel registro non equivale ad attestare che sia stato omologato, né sostituisce il decreto previsto dall’art. 45 del Codice della Strada. Mancano infatti i provvedimenti ministeriali, i fascicoli tecnici, le verifiche metrologiche e ogni elemento che, secondo la giurisprudenza, costituisce condizione necessaria per elevare sanzioni valide. Di fatto, il censimento crea un elenco estremamente utile dal punto di vista informativo, ma incapace di incidere sul nodo più delicato della disciplina.
Anzi, la sua stessa esistenza mette in maggiore evidenza un paradosso ormai evidente: molti apparecchi risultano regolarmente registrati ma privi di un’omologazione piena, oppure dotati della sola approvazione del prototipo. Questo genera una contraddizione che non può essere ignorata nei procedimenti sanzionatori. Se l’unico elemento che lo Stato certifica pubblicamente è l’ubicazione dell’impianto, ma non la sua conformità tecnica, il vuoto normativo non viene colmato: viene amplificato. Ne deriva che le multe emesse con strumenti privi di omologazione restano giuridicamente viziate, e la loro impugnazione si fonda su principi consolidati, non scalfiti dal censimento.
Per questo, in presenza di verbali basati su apparecchi non supportati da idonea documentazione tecnica, il ricorso rimane non solo legittimo, ma spesso l’unica strada per far valere diritti che la stessa normativa continua a tutelare.
Oggi il ricorso è più fondato di ieri, vediamo i motivi
La combinazione tra censimento obbligatorio e persistente assenza di omologazioni complete rende ancora più stringente l’onere probatorio dell’Amministrazione: oggi non basta dimostrare di aver registrato l’apparecchio nel portale ministeriale, perché la giurisprudenza più recente ha chiarito che la legittimità dell’autovelox dipende esclusivamente dall’esistenza e dalla prova del decreto di omologazione, non dalla sua mera presenza in elenchi o circolari. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024, ha affermato che sono nulle le sanzioni elevate da apparecchiature solo approvate dal Ministero ma non omologate, giudicando illegittima l’interpretazione che equipara approvazione e omologazione.
Nel 2025 la Suprema Corte è tornata sul tema con decisioni di forte impatto: la sentenza n. 10365/2025 ha confermato il sequestro di numerosi autovelox approvati ma non omologati, ribadendo che l’approvazione del prototipo non è sufficiente e che l’omologazione ministeriale resta un passaggio distinto e imprescindibile ai fini dell’utilizzo su strada.
A questa si affianca la sentenza n. 12924/2025, che richiama ancora una volta la necessità di distinguere in modo netto tra approvazione e omologazione, confermando che solo quest’ultima soddisfa il requisito previsto dal Codice della Strada per la validità delle rilevazioni.
Sul piano pratico, nel 2025 si sono moltiplicate le decisioni dei Giudici di Pace che annullano verbali fondati su apparecchi privi di omologazione: a Riccione, il Giudice di Pace ha annullato una multa rilevata in via Flaminia proprio perché l’autovelox non risultava omologato, dopo che la ricorrente aveva chiesto espressamente la documentazione tecnica e il Comune non aveva prodotto atti idonei.
Pochi mesi dopo, sempre nell’area di Riccione/Misano, sono state sospese o annullate a raffica le sanzioni elevate alla cosiddetta “curva del Fattore” sulla Statale 16: anche qui il punto centrale non era la presenza dell’impianto, ma l’assenza di un’omologazione valida, al punto che i giudici hanno disposto lo stop alle multe nonostante l’autorizzazione amministrativa e la presenza dell’apparecchio nel censimento.
Lo stesso schema si ripete in altre realtà: a Pesaro sono state emesse tredici sentenze gemelle con cui il Giudice di Pace ha annullato verbali legati a dispositivi sulla Siligata e sulla Montelabbatese, ritenendo decisive le carenze di omologazione.mentre a Cesenatico il Giudice di Pace ha cancellato le sanzioni rilevate da un autovelox sulla Statale Adriatica proprio per la mancanza di una prova adeguata dell’omologazione.
| Argomentazione del Ministero | Sentenza / decisione | Principio affermato |
| “L’autovelox è approvato dal Ministero, quindi è sufficiente.” | Cass. ord. 10505/2024 | L’approvazione non equivale all’omologazione; le multe da apparecchi solo approvati sono nulle. |
| “L’apparecchio è stato fornito secondo contratto, il resto è irrilevante.” | Cass. pen. 10365/2025 | Confermato il sequestro di autovelox approvati ma non omologati; la mancanza di omologazione integra un vizio grave. |
| “La differenza tra approvazione e omologazione è solo formale.” | Cass. civ. 12924/2025 | Approva e omologa sono procedimenti diversi; solo l’omologazione soddisfa il requisito del Codice della Strada. |
| “La presenza nel censimento prova la regolarità dell’impianto.” | Cass. 9645/2016 + giurisprudenza successiva | La prova dell’idoneità tecnica va data con omologazione e certificazioni, non con elenchi o registri. |
| “Basta una circolare ministeriale che dichiara gli apparecchi regolari.” | Cass. ord. 11776/2020 | Le circolari non hanno forza di legge e non possono sostituire omologazione e verifica documentata. |
| “L’autovelox di Riccione/Misano è autorizzato e quindi le multe sono valide.” | GdP Rimini (via Flaminia e curva del Fattore, 2025) | Verbali annullati o sospesi perché l’autovelox non è omologato: autorizzazione e censimento non bastano. |
| “L’uso diffuso dell’apparecchio dimostra che è regolare.” | Serie di sentenze GdP Pesaro 2025 | Tredici multe annullate: l’uso reiterato non sostituisce l’obbligo di omologazione e prova tecnica. |
| “La mancata produzione dell’omologazione in giudizio non incide sulla validità del verbale.” | Linea costante Cassazione + GdP locali 2020–2025 | Se l’Amministrazione non produce omologazione e taratura, il verbale è nullo per difetto di prova. |
Il principio che emerge da questo filone di sentenze è coerente: la registrazione nel censimento e le autorizzazioni amministrative locali non sanano l’assenza di omologazione. L’onere della prova resta integralmente a carico dell’Amministrazione, che deve esibire il decreto di omologazione e le certificazioni tecniche a supporto; in mancanza, il verbale è viziato alla radice. In questo quadro, l’accesso agli atti diventa uno strumento difensivo decisivo: se il Comune non produce la documentazione richiesta, il ricorso non è solo legittimo ma spesso destinato a successo, perché fondato su un’impostazione che la Cassazione e la giurisprudenza di merito hanno ormai consolidato anche dopo l’introduzione del censimento.
Quadro normativo irrisolto e il diritto di difesa che resta centrale
Il nuovo censimento nazionale ha introdotto un elemento di trasparenza che, pur utile, non modifica la struttura giuridica che regola l’uso degli autovelox. L’art. 45 del Codice della Strada continua a richiedere una omologazione piena, distinta e non sostituibile con altri atti: né l’approvazione del prototipo, né la semplice autorizzazione comunale, né tantomeno l’inserimento nel registro ministeriale possono svolgere il ruolo che la legge attribuisce unicamente al decreto di omologazione. Il censimento fotografa la presenza degli impianti e la responsabilità degli enti, ma non attesta la conformità tecnica; la sua introduzione, lungi dal colmare il vuoto normativo, ne mette in evidenza i contorni.
La giurisprudenza degli ultimi anni conferma una linea costante: l'onere della prova grava sull’Amministrazione, la quale deve produrre l’omologazione completa e le relative certificazioni. Le sentenze più recenti, incluse quelle del 2024 e del 2025, hanno annullato verbali anche in presenza di autorizzazioni amministrative e iscrizioni nel censimento, perché prive degli atti tecnici richiesti dalla normativa. Questo significa che il cittadino conserva un diritto pieno e attuale di contestare le sanzioni fondate su apparecchi non omologati o privi della necessaria documentazione di supporto.
In un sistema in cui il legislatore non ha ancora fornito una soluzione definitiva al tema dell’omologazione, il ricorso rimane lo strumento più efficace per far valere queste lacune. Verificare la documentazione, chiedere l’accesso agli atti, contestare l’assenza dell’omologazione e richiamare i principi affermati dalla Cassazione sono passaggi che consentono di tutelare non solo il singolo caso, ma anche l’interesse generale alla correttezza degli strumenti di controllo. Finchè non sarà emanata una disciplina organica e chiara, questa impostazione continuerà a trovare riscontro nelle aule di giustizia, rendendo la difesa del cittadino non solo legittima, ma perfettamente in linea con lo stato del diritto.