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Differenza tra ISEE ordinario e le altre tipologie di ISEE

Pubblicato il 05/12/2025

ISEE ordinario: cos’è e quando si usa

L’ISEE ordinario è l’indicatore “standard” previsto dal DPCM 159/2013 ed è la base di partenza per la quasi totalità delle prestazioni sociali agevolate: bonus bollette, agevolazioni su mensa e trasporti, contributi comunali, riduzioni per servizi scolastici, assegni collegati al reddito e così via. Viene calcolato partendo dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che fotografa redditi e patrimoni del nucleo con riferimento in genere al secondo anno solare precedente (per l’ISEE 2025 si guardano i redditi 2023), includendo redditi IRPEF, trattamenti assistenziali, patrimonio immobiliare e mobiliare, franchigie e detrazioni specifiche per figli, persone con disabilità e situazioni particolari. Negli ultimi anni ci sono stati aggiustamenti importanti, ad esempio l’esclusione fino a una certa soglia dei titoli di Stato dal patrimonio considerato ai fini ISEE e l’aggiornamento della modulistica DSU a partire dal 1° gennaio 2024. In pratica però la logica non è cambiata: l’ISEE ordinario serve quando non è richiesto un modello “speciale” (come università, sociosanitario o minorenni) e quando la situazione economica è stabile. Per chi vuole farsi un’idea preventiva dell’impatto di redditi e patrimoni prima di andare al CAF, è utile usare un simulatore, come il calcolatore ISEE online di CodFis che permette una stima rapida e realistica del valore.

ISEE corrente: indicatore aggiornato in caso di variazioni

L’ISEE corrente è stato introdotto per evitare che un valore calcolato su redditi “vecchi” penalizzi chi ha subito un peggioramento recente della propria situazione. Aggiorna quindi l’ISEE ordinario prendendo a riferimento redditi e, in alcuni casi, patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. È pensato per situazioni come perdita o sospensione del lavoro, riduzione significativa delle ore lavorate, chiusura dell’attività autonoma, scadenza di un contratto a termine o calo marcato del reddito familiare rispetto a quello fotografato dall’ISEE ordinario. Per richiederlo serve avere un ISEE ordinario in corso di validità, dimostrare la variazione (con documenti come buste paga, CU, certificazioni INPS) e presentare una DSU “corrente” dedicata. La validità è limitata (in genere sei mesi, più breve per alcuni casi legati al lavoro dipendente) e può essere rinnovata se la situazione di difficoltà prosegue. L’effetto pratico è un abbassamento dell’indicatore in presenza di redditi calati, con conseguente accesso più agevole a bonus e agevolazioni che hanno soglie ISEE rigide.

ISEE Università (ISEE-U): come funziona per tasse e diritto allo studio

L’ISEE Università, spesso indicato come ISEE-U, è il modello specifico per tutte le prestazioni legate al diritto allo studio universitario: tasse e contributi ridotti o azzerati, borse di studio regionali, posti alloggio e mense universitarie a tariffa agevolata, esoneri o rimborsi per studenti con particolari condizioni economiche. Non basta presentare un generico ISEE ordinario: per l’università viene utilizzata una DSU con quadro specifico e regole dedicate, previste dall’art. 8 del DPCM 159/2013 e dalla normativa sul diritto allo studio, che le università riprendono nei propri regolamenti tasse. Il punto chiave è la definizione del nucleo di riferimento. Lo studente universitario, salvo casi particolari, fa parte ancora del nucleo dei genitori, anche se non convive più con loro o ha una residenza diversa nella città in cui studia. Per essere considerato “autonomo” deve soddisfare contemporaneamente requisiti stringenti: residenza fuori dal nucleo di origine da almeno un certo numero di anni in alloggio non di proprietà familiare e un reddito da lavoro proprio e stabile, sufficiente al mantenimento, come definito dall’art. 8 del DPCM 159/2013 e richiamato nei regolamenti di ateneo. In assenza di entrambe le condizioni l’università considera comunque il nucleo dei genitori e l’ISEE-U terrà conto della loro situazione economica. Questa distinzione incide moltissimo sulle fasce contributive: uno studente con redditi personali bassi ma genitori con redditi elevati, che non soddisfa i requisiti di autonomia, non potrà accedere alle agevolazioni come se vivesse “da solo”. L’ISEE-U è inoltre utilizzato per graduatorie di borse di studio e alloggi universitari, dove spesso il bando prevede soglie ISEE precise per l’accesso o l’esonero totale dalle tasse e per la definizione delle fasce di contribuzione. Ogni ateneo pubblica di anno in anno il proprio regolamento tasse, che va sempre consultato per verificare scadenze, soglie ISEE e documentazione necessaria.

ISEE Minorenni: regole nei casi di genitori non conviventi

L’ISEE Minorenni si applica alle prestazioni rivolte a figli minorenni quando i genitori non sono coniugati tra loro e non convivono. L’obiettivo del legislatore, attraverso l’art. 7 del DPCM 159/2013 e le istruzioni ministeriali e INPS, è evitare che il reddito del genitore non convivente “sparisca” dal calcolo, generando ISEE artificialmente bassi rispetto alla reale capacità economica del nucleo che sostiene il minore. In via generale, il genitore non convivente che ha riconosciuto il figlio viene attratto nel nucleo di riferimento, oppure la sua situazione economica viene comunque considerata tramite regole specifiche di conteggio, salvo tre ipotesi particolari: quando esiste un provvedimento del giudice che prevede il versamento di assegni periodici per il mantenimento; quando il genitore è stato escluso dalla responsabilità genitoriale o è stato allontanato; quando è accertata una effettiva estraneità affettiva ed economica. Nei casi in cui si applica l’ISEE minorenni, il risultato può essere sensibilmente diverso dall’ISEE ordinario e può incidere su rette di nidi, mensa scolastica, bonus e altre prestazioni dedicate ai figli.

ISEE Sociosanitario: prestazioni domiciliari, diurne e assistenza a casa

L’ISEE Sociosanitario è pensato per le prestazioni di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità, limitazioni dell’autonomia o non autosufficienti, quando viene erogato un servizio prevalentemente domiciliare o semiresidenziale (ad esempio assistenza domiciliare integrata, centri diurni, supporto educativo). Il DPCM 159/2013, in particolare all’art. 6 e negli allegati dedicati alle definizioni di disabilità e non autosufficienza, prevede una modalità di calcolo che tiene conto del nucleo del beneficiario ma consente, in alcune situazioni, un nucleo “ristretto” per non penalizzare eccessivamente la famiglia allargata. In pratica, per molte prestazioni sociosanitarie rivolte a maggiorenni, l’ISEE può essere calcolato riferendosi al nucleo composto dal beneficiario, dal coniuge e dai figli minori, senza includere automaticamente genitori anziani o figli adulti conviventi. Questo approccio è considerato di “favore” rispetto all’ISEE ordinario e viene ripreso, con dettagli operativi, da circolari INPS e regolamenti dei servizi sociali territoriali. L’ISEE sociosanitario è fondamentale per determinare la quota di compartecipazione al costo di servizi complessi, in cui l’ente pubblico copre una parte del costo e il resto viene richiesto all’utente in misura proporzionata alla sua reale capacità economica.

ISEE Residenze Protette (RPA): ricoveri in strutture residenziali

Quando la prestazione non è più domiciliare o semiresidenziale ma riguarda il ricovero stabile in una struttura residenziale (RSA, residenze protette, comunità alloggio), si utilizza l’ISEE per Residenze Protette, indicato spesso come ISEE RPA. Qui il legislatore ha scelto una logica diversa rispetto al sociosanitario “domiciliare”: per evitare che tutto il peso economico ricada sull’ente pubblico o solo su una parte della famiglia, la valutazione tiene conto anche dei figli non conviventi e di altri familiari tenuti agli alimenti, secondo le indicazioni del DPCM 159/2013 e delle circolari INPS (come la circolare 171/2014 sulle regole applicative). In concreto, per un anziano non autosufficiente che entra in struttura, l’ISEE RPA può considerare sia la situazione economica dell’anziano e del suo coniuge, sia quella dei figli, anche se vivono altrove. Questo comporta che la quota di compartecipazione al costo della struttura viene calcolata tenendo conto della capacità economica complessiva della famiglia più ampia. Molti regolamenti comunali o delle ASL declinano nel dettaglio come vengono valutati i redditi dei familiari, quali franchigie si applicano e in che misura la quota “sociale” resta comunque a carico dell’ente pubblico.

Tabella comparativa delle principali tipologie di ISEE

Tipologia ISEE Quando si usa Normativa di riferimento
ISEE ordinario Prestazioni sociali generiche (bonus, agevolazioni comunali, servizi scolastici, tariffe agevolate) DPCM 159/2013 e aggiornamenti
ISEE corrente Situazioni con variazioni reddituali recenti che rendono non più attuale l’ISEE ordinario DPCM 159/2013, D.L. 34/2019, D.L. 101/2019, istruzioni INPS
ISEE Università (ISEE-U) Tasse universitarie, borse di studio, mensa e alloggi a tariffa ridotta DPCM 159/2013 art. 8, normativa su diritto allo studio universitario
ISEE Minorenni Prestazioni rivolte a minorenni con genitori non coniugati e non conviventi DPCM 159/2013 art. 7, istruzioni ministeriali/INPS
ISEE Sociosanitario Prestazioni sociosanitarie domiciliari o semiresidenziali per persone con disabilità o non autosufficienti DPCM 159/2013 art. 6, circolari INPS
ISEE Residenze Protette (RPA) Ricoveri in strutture residenziali (RSA, residenze protette, comunità alloggio) DPCM 159/2013 art. 6, circolare INPS 171/2014

Come scegliere il modello giusto e perché una simulazione è utile

La scelta del modello corretto non è un dettaglio formale: usare l’ISEE ordinario quando servirebbe un ISEE-U o un ISEE sociosanitario porta spesso a rigetti, richieste di integrazione o, peggio, a un indicatore che non rappresenta la situazione reale e quindi a una perdita di agevolazioni. Prima di presentare la DSU è sempre opportuno verificare nel bando o nel regolamento quale tipologia di ISEE è richiesta e, in caso di dubbio, consultare un CAF o il servizio di assistenza dell’ente che eroga la prestazione. Per chi vuole arrivare preparato agli appuntamenti o capire subito se rientra nelle soglie previste da una misura, un simulatore ISEE online ben strutturato permette di fare prove diverse (con o senza un certo patrimonio, con nuove entrate, con future modifiche al nucleo) senza conseguenze formali. Il calcolatore ISEE online di CodFis è pensato proprio per questo: lavorando solo nel browser, senza invio dei dati a server esterni, consente di stimare in modo rapido e riservato l’impatto di redditi e patrimoni sulle principali tipologie di ISEE.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Social