Requisiti aggiornati per accedere alla NASpI nel 2025
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione introdotta nel 2015 con il D.lgs. 22/2015 e rivolta ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro in modo involontario. L’indennità decorre dal giorno successivo alla domanda e può durare fino a ventiquattro mesi, in base alla metà delle settimane utili maturate negli ultimi quattro anni. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, mentre per non perdere giornate indennizzabili è opportuno inoltrarla entro 8 giorni. Per l’invio sono necessari SPID, CIE o CNS, strumenti obbligatori per accedere ai servizi online dell’INPS; chi non ha dimestichezza con la procedura dovrebbe rivolgersi a un patronato per evitare errori nella compilazione. È essenziale distinguere l’indennità ordinaria analizzata in questa guida dalla NASpI anticipata, cioè l’erogazione in unica soluzione dell’importo residuo destinata a chi avvia un’attività autonoma, apre una partita IVA, si associa in cooperativa o subentra in un’attività esistente.
La NASpI anticipata richiede una domanda specifica tramite modello online e comporta vincoli precisi in materia di attività da avviare e obbligo di mantenere il requisito di disoccupazione; inoltre non prevede versamenti mensili, ma l’erogazione totale in un'unica soluzione. Poiché il suo funzionamento ha regole e verifiche differenti, questa guida resta concentrata esclusivamente sulla NASpI mensile ordinaria, mentre rimane fermo il quadro dei requisiti generali: stato di disoccupazione con DID attivata, almeno tredici settimane contributive nei quattro anni precedenti e abolizione definitiva della vecchia regola delle trenta giornate lavorate, condizioni valide anche per il 2026.
La nuova stretta dopo le dimissioni volontarie: cosa cambia nel 2025
La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 interviene sul D.lgs. 22/2015 e riguarda in modo diretto chi si è dimesso da un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. In questo scenario le tredici settimane contributive non possono più essere recuperate dagli ultimi quattro anni in modo libero, ma devono essere maturate solo nel periodo compreso tra la dimissione e il successivo licenziamento che dà origine alla NASpI. Si tratta di un cambio strutturale che restringe l’accesso alla prestazione in presenza di carriere discontinue, perché impedisce di utilizzare contributi accumulati in periodi più lontani.
La norma non trova applicazione quando le dimissioni sono presentate per giusta causa, durante periodi protetti di maternità o paternità, oppure nell’ambito di una risoluzione consensuale perfezionata tramite la procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966: in questi casi resta valido il requisito ordinario delle tredici settimane nei quattro anni precedenti. L’obiettivo della riforma è circoscrivere la tutela ai casi di disoccupazione effettivamente non dipendente dalla volontà del lavoratore e limitare l’utilizzo della NASpI in situazioni di passaggio volontario da un impiego stabile a rapporti di breve durata. Questa impostazione resta valida anche nel 2026 e diventa un punto decisivo per valutare l’accesso alla prestazione nelle transizioni professionali che coinvolgono contratti a tempo indeterminato.
Come calcolare l'importo NASpI: soglie, percentuali e massimale INPS
Il calcolo dell’indennità NASpI nel 2025 segue la struttura prevista dal D.lgs. 22/2015 e aggiornata annualmente dall’INPS secondo l’indice dei prezzi al consumo. La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni per le settimane utili e moltiplicando il risultato per 4,33, così da ottenere la base mensile su cui applicare le percentuali. Quando la retribuzione media rientra nella soglia di 1.436,61 €, l’importo della NASpI corrisponde al 75% di questo valore; se invece la retribuzione supera la soglia, l’indennità si calcola sommando al 75% della soglia il 25% della differenza tra retribuzione media e soglia, nel rispetto del limite massimo mensile stabilito dall’INPS. Per il 2025 il massimale NASpI è pari a 1.562,82 €, soglia che non può essere superata in alcun caso. Resta confermato anche il meccanismo di riduzione dell’indennità: dal sesto mese l’importo diminuisce del 3% ogni mese, mentre per chi ha almeno cinquantacinque anni la riduzione decorre dall’ottavo mese. Per il 2026 non sono previste modifiche normative al metodo di calcolo: cambieranno solo soglia e massimale, come avviene annualmente tramite circolare INPS.
| Voce | Valore 2025 | Note |
| Soglia retributiva | 1.436,61 € | Base per il 75% |
| Percentuale base | 75% | Fino alla soglia |
| Percentuale eccedente | 25% | Sulla parte oltre soglia |
| Massimale NASpI | 1.562,82 € | Importo massimo mensile |
| Coefficienti | 4,33 | Conversione settimane |
| Riduzione mensile | 3% | Dal 6º mese |
| Riduzione over 55 | 3% | Dal 8º mese |
Durata della NASpI e settimane utili: come l’INPS effettua il conteggio
La durata della NASpI resta collegata alla storia contributiva dei quattro anni precedenti e si determina applicando la regola della metà delle settimane utili accreditate, con un limite teorico massimo di ventiquattro mesi quando la contribuzione copre almeno quarantotto mesi. L’aspetto più delicato riguarda il concetto di “settimana utile” ai fini del calcolo, perché non coincide sempre con la mera presenza di un rapporto di lavoro: l’INPS considera valide solo le settimane in cui la retribuzione supera il minimale contributivo settimanale, quindi nei rapporti part-time molto ridotti o in situazioni con retribuzioni basse alcune settimane possono risultare non utili e accorciare la durata complessiva dell’indennità. Rientrano nel conteggio anche i periodi di contribuzione figurativa relativi a maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato, malattia e altri eventi tutelati, mentre non sono computabili le settimane già utilizzate per una precedente NASpI, che vengono sterilizzate e non possono essere conteggiate una seconda volta. Questa impostazione rimane valida anche nel 2026, poiché la normativa vigente non prevede modifiche al criterio di calcolo delle settimane utili, rendendo essenziale verificare sempre che la propria contribuzione sia pienamente accreditata e coerente con i requisiti richiesti dall’INPS.
| Voce | Valore | Note |
| Termine domanda | 68 giorni | Limite massimo INPS |
| Domanda tempestiva | Entro 8 giorni | Per non perdere giornate |
| Identità digitale | SPID / CIE / CNS | Accesso al portale INPS |
| Durata massima | 24 mesi | Metà settimane utili |
| Requisito contributivo | 13 settimane | Ultimi 4 anni |
| DID | Automatica | Con la domanda |
| Assistenza | Patronati | Consigliata se incerti |
Centro per l'Impiego, patto di servizio e obblighi del beneficiario nel 2025–2026
Con la domanda di NASpI viene generata automaticamente la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), ma il percorso di attivazione resta legato al Centro per l’Impiego, che convocherà il beneficiario per la definizione del Patto di Servizio Personalizzato, documento che stabilisce gli impegni relativi alle politiche attive.
La procedura si integra con la piattaforma SIISL, nella quale i percettori NASpI vengono iscritti d’ufficio e attraverso cui transitano convocazioni, comunicazioni e proposte di attivazione. L’INPS ha chiarito che la mancata compilazione di alcune sezioni del SIISL o problemi tecnici della piattaforma non comportano sanzioni automatiche, né la sospensione o la decadenza della prestazione; le conseguenze scattano solo quando il beneficiario non partecipa senza motivo valido alle iniziative previste dal patto o rifiuta un’offerta di lavoro considerata congrua dal CPI sulla base della professionalità, della distanza, del livello retributivo e dell’orario proposto.
La gestione operativa può variare tra regioni e centri per l’impiego, ma il principio rimane uniforme: la NASpI non viene revocata per meri adempimenti digitali, mentre rimane necessario rispondere alle convocazioni, collaborare con gli operatori e partecipare alle misure attive. Questa impostazione resta confermata anche per il 2026, con continuità del ruolo dei CPI e del SIISL nella supervisione della disponibilità al lavoro e delle attività richieste ai beneficiari.
Cosa cambia nel 2026 e quali regole restano in vigore
Il quadro della NASpI per il 2026 non introduce modifiche strutturali rispetto alle regole operative del 2025, perché la Legge di Bilancio non interviene sul meccanismo dell’indennità né sui requisiti di accesso, mentre resta pienamente applicabile la stretta introdotta nel 2025 sulle dimissioni volontarie da rapporti a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. L’invio della domanda continuerà a richiedere un’identità digitale valida, quindi SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), strumenti indispensabili per accedere ai servizi online dell’INPS. Le modalità di calcolo dell’indennità rimangono ancorate al D.lgs. 22/2015, con aggiornamento delle soglie economiche tramite circolare INPS a inizio anno, mantenendo la riduzione progressiva del 3% dal sesto mese e tutti i criteri relativi al conteggio delle settimane utili, alla durata e al ruolo del Centro per l’Impiego e della piattaforma SIISL nelle politiche attive. Poiché errori nella compilazione possono rallentare l’istruttoria o generare respinte, è sempre consigliabile rivolgersi a un patronato o a un CAF se non si è pienamente sicuri di gestire la domanda online: l’assistenza è gratuita e permette di evitare imprecisioni nei dati retributivi e contributivi. Per ulteriori approfondimenti resta utile consultare la sezione dedicata alla NASpI sul sito INPS e le analisi operative pubblicate da testate specialistiche come Money.it.